L'incredibile I risultati della Maratona di Pisa apre un annoso dibattito... si può cedere il pettorale di una gara a un'altra persona? Cosa accade se questo viene fatto? Facciamo chiarezza e mettiamo un po' di ordine su un tema tanto delicato quanto spesso ignorato dai runner.
Lo scorso aprile ho partecipato alla staffetta della Milano Marathon e nel leggere il regolamento mi sono soffermata su questa prescrizione: “Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, penala squalifica”.
Tale divieto mi ha portata a riflettere su come, tra gli atleti amatoriali, la disciplina regolamentare sia poco considerata e si trascuri perciò il fatto che un comportamento illecito nell’ambito di una gara possa essere sanzionato dagli Organi di Giustizia Federali, con pene diverse a seconda della gravità.
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I doveri del runner
A proposito di diritti e doveri dei tesserati, l’art. 6 comma 1 lett. a e b dello Statuto Federale stabilisce che gli stessi hanno:
a) il diritto di svolgere la loro attività sportiva attraverso la società o il ruolo federale di appartenenza, e comunque nelle forme previste dallo Stato e dai regolamenti;
b) il dovere di osservare le norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del Coni, nello Statuto, nei regolamenti federali e nelle delibere dei competenti Organi Federali e di rispettare quelle antidoping previste dallo Stato e dal Coni.
Non solo, il Regolamento di Giustizia Fidal all’art. 2 comma 1 precisa che i tesserati federali oltre all’osservanza del Codice della Giustizia Sportiva Coni, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali, sono tenuti al rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina, e rispondono - a titolo di dolo o di colpa - in caso di illecito sportivo o scorretto comportamento morale e civile.
Lealtà e correttezza
È il successivo comma 3 a definire lo “scorretto comportamento morale e civile” come “ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico (...)”.
A ciò si aggiunga l’art. 3 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni che caso del runner che ha corso con un pettorale clonato alla RomaOstia, prevedendo in particolare il divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo “di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive”.
È in particolare in tale ultima prescrizione che si riconduce il divieto stabilito nel regolamento che vi ho portato ad esempio: la condotta di cedere ad altri soggetti il pettorale si traduce in un comportamento diretto ad alterare il regolare svolgimento della competizione e, secondo il quadro normativo citato, poiché contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, è passibile di sanzione, quale la squalifica.
Infine, è bene sapere che ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. b del Regolamento di Giustizia Fidal, anche la società sportiva può essere sanzionata per la condotta di un proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva.